Base giuridica

Dov’è regolamentato per legge il riciclaggio degli imballaggi in alluminio e lamiera d’acciaio e quali definizioni a livello terminologico si adottano in Svizzera?

Il riciclaggio dei metalli è disciplinato dalla Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e dall’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). I Cantoni provvedono affinché i metalli siano oggetto di una raccolta separata e riciclati (art. 13 OPSR). La maggior parte dei Cantoni ha delegato questo compito ai Comuni.

L’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) prescrive inoltre che almeno il 75 per cento delle lattine per bevande in alluminio immesse in circolazione debba essere riciclato (art. 7 OIB). La quota di riciclaggio indica la percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile rispetto al peso totale degli imballaggi per bevande in alluminio immessi sul mercato nazionale (art. 8 OIB). Per riciclaggio, s’intende la produzione di nuovi imballaggi o di altri prodotti a partire da imballaggi usati (art. 2 OIB). L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è responsabile del calcolo di questa quota. A tal fine, la produzione, l’importazione, la restituzione e il riciclaggio, compresa la tipologia di riciclaggio, devono essere comunicati in modo dettagliato all’UFAM (art. 18-20 OIB).

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