Base giuridica
Gli imballaggi per bevande in vetro usati sono rifiuti urbani particolarmente adatti al riciclaggio. I Cantoni devono provvedere affinché siano raccolti e riciclati separatamente, nella misura del possibile (art. 13 dell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600)). In conformità col principio di causalità della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), il Consiglio federale ha disciplinato il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro mediante una tassa di smaltimento anticipata (TSA) all’interno dell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621).
Definizioni
Per riciclaggio degli imballaggi per bevande s’intende la produzione di nuovi imballaggi o di altri prodotti a partire da imballaggi usati (art. 2 cpv. 3 OIB). In Svizzera, il riciclaggio termico non è considerato riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro.
La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro rappresenta la percentuale degli imballaggi riciclati durante un anno civile rispetto al peso totale degli imballaggi monouso di questo materiale immessi sul mercato nazionale (art. 8 cpv. 1 OIB).
La quota viene calcolata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). A tal fine, la produzione, l’importazione, la restituzione e il riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro devono essere comunicati in modo dettagliato all’UFAM (art. 18-20 OIB).
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